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Ipotesi di chiusura della procedura di fallimento


Abbiamo analizzato l'altra volta i profili strettamente legati alla procedura fallimentare: abbiamo visto i temi relativi all'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso gli strumenti dell'esercizio provvisorio e dell'affitto d'azienda.
L’Art 118 L.F. elenca i vari casi di chiusura del fallimento, cioè le situazioni che determinano la cessazione della procedura concorsuale.
Art 118. Casi di chiusura.
“Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.
Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.”
Il primo caso di chiusura fa riferimento all'ipotesi in cui non siano state proposte domande di ammissione al passivo; è un'ipotesi un po' singolare, ma riscontrabile ad esempio nel caso di fallimenti poco capienti per cui i creditori ritengono che l'attivo fallimentare possa al massimo soddisfare le spese di procedura, e che quindi nulla possa esserci tale da soddisfare i creditori privilegiati e i creditori chirografari.
Nella seconda ipotesi si prevede che, anche durante eventuali ripartizioni parziali, tali ripartizioni raggiungano l'ammontare dei crediti ammessi: è difficile però immaginare che, durante una procedura concorsuale, venga raggiunta l'integrale soddisfazione dei creditori, tanto più attraverso ripartizioni parziali, che fanno sì che rimangano ancora dei beni che potranno così ritornare all'imprenditore.
L’unico caso possibile è quello che preveda una sopravvenienza, in cui il fallito vede ulteriori beni sopraggiungere al suo patrimonio durante la procedura, oppure l'ipotesi in cui i debiti vengano estinti (intervento di un amico o di un parente che estingue i debiti del fallito).
La terza ipotesi è quella normale, cioè quella che prevede la chiusura della procedura nel momento in cui è compiuta la ripartizione finale dell'attivo: una volta che si è accertato il passivo, una volta che si è realizzato l'attivo, una volta che l'attivo è stato totalmente distribuito fra i creditori, la procedura sarà ritenuta completata. Questa è la causa normale di chiusura del fallimento.
   
Quando ci si accorge, cammin facendo, che i beni non possono essere venduti, oppure essere venduti a un prezzo troppo modesto, e che quindi non si è in grado di soddisfare in nessuna misura i vari crediti, neanche quelli in prededuzione, e allora la procedura risulterà inutile.
Sono tutte e quattro delle ipotesi che fanno riferimento alla inutilità della prosecuzione della procedura, o perché non ci sono creditori insinuati o perché non si riescano ad ottenere somme da ripartire, oppure quando la procedura ha raggiunto il suo risultato, tramite la soluzione ottimale di integrale soddisfazione dei creditori o anche solo di parziale soddisfazione.

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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