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Organi amministrativi della società quotata


Il TUF stabilisce innanzitutto che lo statuto della società quotata deve prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati (voto di lista).
E deve determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad 1/40 del capitale sociale.
Il TUF aggiunge che per le elezioni alle cariche sociali, le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto. Il TUF prevede che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Il TUF prevede poi che qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 membri, almeno uno di essi debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti  per i sindaci nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti richiesti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Infine il TUF prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal ministero della giustizia. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Tratto da DIRITTO DELLE SOCIETÀ di Federica Scavino
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