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Art. 261, lo status di figlio naturale


Le conseguenze di questo stato sono di natura personale e patrimoniale, che si manifestano con efficacia retroattiva.
Art. 261: dopo il riconoscimento il genitore si assume tutti gli obblighi e tutti i diritti che avrebbe nei confronti di un figlio legittimo; es. usufrutto alimentare, obbligo alimentare, diritti successori...
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se contemporaneamente, il cognome del padre, se il figlio è minore, la scelta è del giudice.
Al genitore che ha riconosciuto spetta la potestà sul figlio, se contemporaneamente ad entrambi, purché convivano, e si applicano criteri analoghi a quelli per i figli legittimi.
Se i genitori non convivono la potestà spetta al genitore con il quale il figlio vive; se non convive con nessuno di loro, al primo che ne ha fatto riconoscimento. Il giudice può cmq disporre in modo diverso nell'interesse del figlio.
Affidamento: se il figlio naturale è riconosciuto da persona già legata in matrimonio con chi è estraneo al figlio stesso, il giudice deciderà circa l'affidamento del minore, anche per l'eventuale inserimento nella famiglia legittima, anche se dopo aver chiesto il consenso all'atro coniuge e ai figli conviventi e all'altro genitore se ha riconosciuto il figlio.
Se il figlio naturale era già riconosciuto prima del matrimonio e conviveva con il genitore, il suo inserimento nella famiglia costituita non richiede neppure il consenso dell'altro coniuge: occorre eventualmente quello dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento (art. 252).
Diritto alla visita: se c'è un custode cui il minore è affidato, è riconosciuto anche il desiderio umano dell'altro genitore, di conservare un certo rapporto; ma si deve dare prevalenza alla cura di evitare che la vita del figlio sia eccessivamente turbata.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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