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Definizione di affidamento di minori

Definizione di affidamento di minori


Affidamento: può avere un duplice significato: assegnazione del soggetto all'una o all'altra fra più persone che avrebbero titolo per prenderne cura o affidamento dei minori perché manca una persona che ha titolo per prenderne cura (nel primo caso affidamento fra coniugi separati, nel secondo cura per l'abbandonato). È diverso dall'istituto dell'affiliazione (lo scopo del legislatore era quello di diffondere l'allevamento esterno di giovani abbandonato a preferenza dell'allevamento interno in istituti, collocandoli presso famiglie che desiderassero accrescere la propria compagine, es. nelle imprese agricole, senza l'assunzione dell'impegno legato all'adozione).
Adozione legittimante: l'adottato viene ad assumere la stessa posizione del figlio legittimo. Coppie di coniugi che assumono in pieno la posizione di genitori.
Con la legge 357/1974 è stata resa esecutiva la convenzione di Ginevra del 1967 sull'adozione di minori da parte di soggetti non coniugati.
La legge 184/1983, oltre ad aver abolito l'istituto dell'affiliazione è una riforma in tema di adozione e affidamento (vedi bene gli artt.6-7-8-9-16 pag. 544 c.c.)

AFFIDAMENTO DI MINORI (vedi anche ultima pag.)
"Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. 2 istituti:
_ affidamento (rimedio contingente)
_ adozione  (istituto per dare una famiglia nuova al minore privo di uno stabile rapporto di vita)
Il minore deve essere privo temporaneamente di un idoneo ambiente familiare. Rimedio: assistenza esterna per quei minori, anche legittimi, che si trovino in uno stato morale e materiale di abbandono, figli di ignoti o riconosciuto soltanto dalla madre che non è in grado di provvedervi.

Affidamento: duplice articolazione:
1_ di tipo familiare
2_ ad un istituto di assistenza (pubblico o privato)

1_ affidato ad una famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurargli il MEI.
Disposto dal servizio sociale previo: consenso manifestato dai genitori, tutore, sentito il minore se ha 12 anni e se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare rende esecutivo con suo decreto il provvedimento. L'affidatario accoglie presso di sé il minore per provvedere al MEI tenendo conto delle indicazioni del genitore: tutto questo per agevolare i rapporti fra genitore e minore e favorire il reinserimento nella famiglia d'origine. 
2_ si provvede quando non è più possibile un conveniente affidamento familiare e va realizzato nell'ambito della regione di residenza del minore, ma appena possibile si deve provvedere alla nomina di tutori.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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