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Definizione di matrimonio simulato, art. 123

Art 123: il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere più agli obblighi matrimoniali e non esercitare i diritti da esso discendenti. Quest’articolo presuppone che sia stata voluta da entrambi i coniugi l’assunzione del vincolo ma per scopi diversi (es. ottenere la cittadinanza o il riconoscimento di un figlio legittimo). Si può parlare di matrimonio diretto o fiduciario o di abuso del diritto.
L’azione non può essere intrapresa trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio o nel caso in cui i contraenti abbiano vissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Non una coabitazione ma proprio una convivenza in termini di affectio coniugalis. Infatti la convivenza more uxorio è una presunzione e gli sposi non possono impugnare l’atto per impossibilità di dare la prova della simulazione matrimoniale. La prova è libera.


Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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