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L'affidamento temporaneo dei minori, l. 184/1983


La legge 184/1983 ha disciplinato l'affidamento temporaneo dei minori. Poi la materia è stata riformata con la legge 149/2001.
Si può avere affidamento quando il minore sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo: la legge consente l'affidamento ogni volta che non si possa attuare il diritto del minore ad una esistenza serena.
Oggetto di affidamento: tutti i minori, anche non cittadini, che si trovino all'interno dello Stato; è una situazione temporanea e non duratura (che può eventulamente portare all'adozione.
Possono divenire affidatari di minori:
_ un'altra famiglia (meglio se con figli minori)
_ una persona singola (non coniugato, vedovo, separato)
_ una comunità di tipo familiare

In caso di necessità si dispone il ricovero in un istituto privato, superato entro il 31/12/2006 con l'affidamento ad una famiglia o inserimento in una comunità di tipo familiare.
L'affidamento familiare è disposto dai servizi sociali locali previo il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore.
Deve essere sentito il minore di 12 anni e anche più piccoli se sono capaci di capire.
Il provvedimento è reso esecutivo dal giudice tutelare con decreto. In mancanza del consenso richiesto, provvede il tribunale.
Il decreto deve contenere:
_ motivazioni
_ durata presumibile
_ tempi ed esercizio dei poteri degli affidatari
_ il servizio sociale responsabile (assistenza e vigilanza)

L'affidatario deve: provvedere al MEI del minore, devono essere agevolati e mantenuti i rapporti con la famiglia d'origine in modo da non rendere gravoso un eventuale ritorno nella stessa.
Cessazione: con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto una volta che è venuta meno la situazione di temporanea difficoltà.


Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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