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La celebrazione del matrimonio

Deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale di stato civile nel comune di residenza degli sposi su richiesta loro o di persona che ha avuto da loro l’incarico. Richiesta fatta all’ufficiale di stato civile del Comune ove uno degli sposi ha la residenza e deve indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, libertà di stato, residenza, se essi hanno già contratto matrimonio in precedenza o se esistono impedimenti l’ufficiale deve controllare l’esattezza della dichiarazione.
La pubblicazione ha la funzione di permettere ai parenti indicati all’art. 102 o al p.m. di fare opposizione al matrimonio per ogni causa che osti alla sua celebrazione, citando gli sposi e l’ufficiale di stato civile innanzi al tribunale (art. 103 e 59 ss) . se l’opposizione è respinta l’opponente può anche essere chiamato a risarcire i danni (art. 104).

Celebrazione; nel giorno fissato dalle parti (art. 99) l’ufficiale di stato civile più 2 testimoni da lettura agli sposi degli artt. 143 – 144 e 147, riceve da entrambi la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in moglie e in marito. Poi dichiara che essi sono uniti in matrimonio (art. 107)
Deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile (salvo l’art. 109) quello che aveva fatto la pubblicazione
4 testimoni (art. 1001) se uno degli sposi è impedito per infermità o altra giusta causa e non può recarsi in comune. Se l’ufficiale di stato civile è incompetente: ammenda. Art. 113 matrimonio valido se si è in buona fede. 

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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