Skip to content

Caratteristica della CEDU


Invece, la CEDU è un vero e proprio Trattato internazionale, sottoscritto a Roma il 4 Novembre 1950.
Esso non solo enuncia diritti, ma ha costituito un organo giurisdizionale, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, per la loro tutela.
I ricorsi alla Corte possono essere di due tipi:
interstatali: in quanto uno Stato membro può rivolgersi alla Corte quando imputi ad un altro Stato una inosservanza delle disposizioni della Convenzione;
individuali: il ricorso può essere presentato da ogni persona fisica o gruppo di soggetti provati o da una organizzazione non governativa che pretendano di essere vittime da parte di uno Stato membro di una violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione.
L’azione non può essere proposta se non dopo esaurite le possibilità del ricorso e di tutela offerti dal diritto interno dello Stato.
La Corte dichiara solo se vi sia stata o non la violazione del diritto e quindi la sentenza è meramente declaratoria, ma può stabilire dei risarcimenti monetari a favore della parte lesa.
Vincola però lo Stato condannato a mettere fine alla violazione constatata e lascia allo Stato la scelta dei mezzi per rimediare alla violazione.
L’art. 9 CEDU tutela la libertà religiosa: “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.
La libertà di pensiero costituisce la premessa, perché significa libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione; da qui la norma si apre alla libertà di coscienza che comprende sia il momento della libera formazione di convenzioni interiori e quindi il diritto di prendere posizione di fronte al problema del divino, cioè di scegliere per sé una credenza come di non scegliere e optare per una posizione agnostica o atea.
A fronte di ciò sta l’esigenza che l’ordinamento si astenga da qualsiasi pressione non toccando il momento della formazione del pensiero e della scelta della credenza in materia religiosa.
L’art. 9 tutela anche “la libertà di cambiare di religione o di credo  la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico, che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.
I limiti all’esercizio della libertà religiosa, stabiliti dall’art. 9 CEDU, sono previsti a tutela di valori ritenuti inderogabili come l’ordine pubblico, la sanità pubblica, la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.