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Come e chi può stipulare le intese tra Stato e confessioni religiose


Per quanto riguarda la capacità di stipulare le intese, essa spetta solo a quelle confessioni di minoranza organizzate, cioè a quei gruppi che abbiano assunto un preciso assetto istituzionale.
Per lo Stato la competenza a stipulare le intese spetta senza dubbio al Governo.
L’art. 2 del d.lgs. 303/99 prevede che il Presidente del Consiglio di avvalga della Presidenza per l’esercizio in forma organica e integrata delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento a lui attribuite dalla Costituzione e, fra queste, vi rientrano “i rapporti del Governo con le confessioni religiose”.
Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministro dell’Interno.
Le confessioni interessate devono rivolgere le proprie istanze al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l’incarico di condurre le trattative, con le rappresentanze delle confessioni religiose, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le trattative vengono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alla delegazione della confessione religiosa richiedente.
Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.
Dopo la conclusione delle trattative, l’intesa è sottoposta all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma del Presidente del Consiglio.
Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.
Il procedimento legislativo per l’esecuzione delle intese ha inizio con la presentazione al Parlamento del disegno di legge.
I disegni di legge qualificano le disposizioni proposte come norme di approvazione dell’intesa.
Durante il dibattito parlamentare non è possibile presentare emendamenti (nel caso in cui il Parlamento non intenda approvare alcune norme, il disegno di legge tornerà al Governo, che dovrà rinviarlo alla Commissione bilaterale per nuove trattative).
Una volta emanata, la legge di approvazione non può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata se non in esecuzione di nuove intese tra lo Stato e la confessione interessata: si tratta dunque si una “fonte atipica”.
Le disposizione della legge possono essere sottoposte al sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, ma sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria (appartengono cioè alla categoria delle c.d. “leggi rinforzate”): la modifica della stessa può avvenire solo per legge preceduta da una nuova intesa.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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