Skip to content

Definizione e tutela dell’edificio di culto


La piena tutela dell’esercizio del diritto di libertà religiosa implica che i fedeli di ogni confessione dispongano di spazi adeguati ove riunirsi in preghiera ed assistere alle funzioni liturgiche proprie dei rispettivi riti.
Detti edifici risultano pertanto oggetto di una specifica attenzione da parte del legislatore.
L’art. 8311 c.c. prevede che i beni degli enti ecclesiastici siano soggetti alle norme del codice civile, salvo quanto “diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano”.
Questa previsione comporta una generale soggezione di detti immobili ai diversi istituti codicistici e al diritto comune in generale.
Le disposizioni speciali hanno per lungo tempo riguardato la sola Chiesa cattolica.
L’Accordo di Villa Madama prevede in particolare che “gli edifici aperti al culto non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica”.
La forza pubblica, inoltre, salvo i casi di urgente necessità, non può esercitare per l’esercizio delle sue funzioni in questi immobili, senza aver previamente avvisato l’autorità confessionale competente.
Solo in tempi più recenti, norme analoghe sono state dettate per gli edifici delle confessioni religiose di minoranza, con la sola eccezione dell’Intesa con la Tavola Valdese, che nulla dispone al riguardo.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.