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Fonti del diritto ecclesiastico italiano: l’Accordo del 1984


L’Accordo del 1984 è comunemente inteso come un “accordo-quadro”, nel quale le due Alte Parti contraenti hanno fissati i “principi”, impegnandosi contestualmente alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.
Detti principi devono quindi essere portati ad attuazione mediante altre norme, che taluno ha qualificato come paraconcordatarie.
Nell’Accordo di Villa Madama, inoltre, si prevede che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Per provvedere alla disciplina di tali ulteriori materie, si è fatto ricorso per lo più a nuovi accordi intercorrenti tra le competenti autorità dello Stato e la CEI.
A tali accordi si suole dare la qualifica di intese di 2° grado o subconcordatarie.
Esse hanno trovato esecuzione nell’ordinamento dello Stato mediante la forma del d.p.r.
Rilevanza più limitata hanno le “intese procedimentali”, che costituiscono in genere una fase di determinati procedimenti amministrativi.
In tali procedimenti l’autorità ecclesiastica viene sentita in quanto deve rappresentare all’autorità civile le esigenze religiose della popolazione.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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