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Gli effetti civili del matrimonio delle confessioni acattoliche


Il riconoscimento civile del matrimonio religioso degli acattolici è disciplinato dalle dei intese stipulate tra alcune confessioni religiose e lo Stato italiano:
- quanto alla celebrazione del matrimonio religioso nella legge sui c.d. culti ammessi, la l. 1159/29 impone che nessuna efficacia potrà essere riconosciuta a quei matrimoni celebrati da un ministro che non abbia ottenuto l’approvazione del Ministro dell’Interno.
Inoltre il ministro di culto acattolico dovrà avere la cittadinanza italiana e parlare la lingua italiana.
L’ufficiale di stato civile dovrà preliminarmente effettuare la pubblicazione e gli accertamenti di rito; eseguite tali verifiche, egli rilascerà un’autorizzazione recante il nome del ministro, che celebrerà il matrimonio, e la data dell’approvazione governativa del ministro di culto.
Il ministro di culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.
Dopo la celebrazione religiosa, il ministro di culto dovrà redigere l’atto di matrimonio in lingua italiana in unico originale, che verrà poi trasmesso nel termine di 5 giorni all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione negli atti dello stato civile.
La trascrizione ha valore costitutivo in quanto indispensabile affinché il matrimonio possa produrre gli stessi effetti del matrimonio civile;
- quanto al riconoscimento civile del matrimonio religioso così come esso è regolato nelle sei intese stipulate tra le confessioni religiose acattoliche e lo Stato, si possono osservare alcuni aspetti comuni a tutte le intese e altri aspetti peculiari ad alcune di esse.
Dette disposizioni riconoscono gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a un ministro di culto “a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto, previe pubblicazioni nella casa comunale”.
L’Intesa Ebraica si distingue per l’espressa previsione del diritto degli sposi di rendere nell’atto di matrimonio le dichiarazioni concernenti il riconoscimento e/o la legittimazione dei figli naturali e la scelta del regime dei rapporti patrimoniali, seppure di ritenga in dottrina che anche chi celebri il matrimonio ai sensi delle altre intese possa rendere le medesime dichiarazioni.
Sia nella legislazione sui culti ammessi, sia nelle sei intese stipulate ed approvate non è prevista l’ipotesi della trascrizione tardiva.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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