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Il Concordato Lateranense: una fonte atipica


Al Concordato Lateranense, la Corte Costituzionale, nella sent. 30/71, rifacendosi all’art. 7 cost. ha attribuito una forza particolare, nonostante si presenti con la forma della legge ordinaria, ossia una capacità di resistenza all’abrogazione e alla modificazione superiore alle norme ordinarie e assimilabile, sotto questo limitato profilo, alle norme costituzionali.
Tuttavia tali norme non possono resistere ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Sono fonti atipiche perché, pur presentandosi con la forma della legge ordinaria, hanno, rispetto alle leggi ordinarie, una forza maggiore che si esplica nella resistenza all’abrogazione o alla modifica; pertanto rispetto a tali norme e materie il potere legislativo può essere esercitato solo in due modi: o con previo accordo con la Santa Sede, ed in tal caso basterà una legge ordinaria, o, in mancanza di un accordo, con il procedimento di revisione costituzionale.
Si ha qui una riserva aggravata o rinforzata di legge.
Le norme dell’Accordo del 1984 sono state qualificate dalle parti contraenti come “modificazioni del Concordato Lateranense accettate dalle due Parti” al fine di attribuire loro la stessa copertura che la Corte Costituzionale aveva riconosciuto al Concordato con la sent. 30/71.
Di conseguenza, laddove vi fossero delle modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano, il testo vigente non potrà legittimamente venire modificato se non con lo strumento della revisione costituzionale.
Se invece sulla modificazione vi fosse l’accordo della Santa Sede, basterebbe la legge ordinaria.
Ne discende che la l. 121/85 è una fonte atipica.
Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica che disciplinano meterie la cui regolamentazione è stata ad essi espressamente rinviata dall’Accordo di Villa Madama
Tra essi ricordiamo l’accordo relativo alla disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici.
Secondo alcuni a tali leggi si dovrebbe riconoscere la copertura costituzionale di cui all’art. 72 cost.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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