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Il sostegno finanziario in favore della Chiesa cattolica


Per quanto concerne i rapporti finanziari con la Chiesa cattolica, la l. 222/85 prevede che ogni anno, una quota pari all’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche venga destinata, in parte, “a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica”.
Detta ripartizione viene stabilita “sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi”.
Una volta operata l’attribuzione della quota dell’8 per mille spettante alla Chiesa cattolica, quest’ultima è tenuta a determinarne in concreto annualmente la destinazione, che deve riguardare per “esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.
Un ulteriore fonte di sostentamento della Chiesa cattolica è il riconoscimento ai contribuenti della possibilità di “dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire (ora 1032, 91 €) a favore dell’istituto centrale per il sostentamento del clero”.
Detto sistema, che implica un depauperamento del bilancio statale sotto il profilo delle minori entrate derivanti dalla riduzione della base imponibile i.r.p.e.f., può dunque considerarsi come una forma di finanziamento indiretto statale della Chiesa cattolica, finalizzato a stimolare le offerte volontarie dei fedeli.
La l. 222/85 prevede, infine, meccanismi di verifica dell’effettiva utilizzazione dei flussi finanziari destinati alla Chiesa cattolica sia in forza delle oblazioni volontarie, che del riparto dell’8 per mille, stabilendo che la CEI trasmetta annualmente al Ministero dell’Interno un rendiconto sulla destinazione d’uso delle somme pervenute nel precedente esercizio finanziario.
Nell’ordinamento attuale esistono infine ulteriori forme di finanziamento in favore della Chiesa cattolica, che operano su un piano indiretto.
Al riguardo si segnalano le disposizioni in materia di assistenza spirituale concernenti l’assunzione, da parte dello Stato, degli oneri economici relativi allo svolgimento di questo servizio all’interno delle c.d. comunità separate; ed ancora, le previsioni relative al trattamento retributivo degli insegnanti di religione cattolica, recentemente equiparati a tutti gli effetti alla condizione giuridica degli altri insegnanti statali di ruolo.
Infine, si ricorda l’ampio complesso normativo statale, ma anche e soprattutto regionale, che concerne i finanziamenti in materia di edilizia di culto.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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