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L’art. 19 cost. e la libertà religiosa


L’art. 19 cost. offre a tutti i soggetti dell’ordinamento:
- la facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna.
Tale facoltà comporta la libertà di dichiarare l’appartenenza a questa, a quella o a nessuna confessione senza che da ciò scaturisca alcuna conseguenza e le norme statali non potrebbero mai obbligare nessuno ad appartenere ad alcun organismo confessionale.
La facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa si lega infine, come si analizzerà più diffusamente in seguito, al tema del trattamento dei dati personali idonei a rivelare l’appartenenza confessionale di un individuo, recentemente regolato dal Codice della Privacy;
la facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa.
La libertà di propaganda non è altro che uno sviluppo logico ed un ampliamento necessario del diritto dell’individuo di professare le proprie convinzioni religiose: essa potrà effettuarsi, dunque, “nelle sedi di culto e al di fuori di tale ambito mediante libri o attraverso altri mezzi, con argomentazioni motivate o con asserzioni immotivate, in forma idonea a consentire o a non consentire il dialogo con gli avversari, mediante l’esaltazione della propria fede religiosa o, viceversa, attraverso la negazione del fondamento dogmatico della fede altrui”;
la facoltà di esercitare atti di culto, in pubblico o in privato.
La tutela dell’esercizio privato del culto comporta che i pubblici poteri non possano impedire lo svolgimento di atti culturali in luogo privato e debbano tutelare il libero esercizio di tali atti contro indebite ingerenze di soggetti privati.
L’esercizio in pubblico del culto comporta l’esistenza di un diritto soggettivo, in capo ai fedeli di tutte le confessioni, di aprire luoghi destinarti a tale scopo (chiese, moschee, sinagoghe, ecc…) nel rispetto della legislazione edilizia ed urbanistica e dei piano regolatori.
In questo campo, come si vedrà in seguito, esistono ancora delle disparità di trattamento tra confessione cattolica e confessioni di minoranza: l’art. 831 c.c. vincola all’immutabilità della destinazione all’esercizio pubblico del culto i soli edifici del culto cattolico;
la facoltà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.
Con tale disposizione, la Costituzione garantisce la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad enti, cioè ad associazioni od istituzioni aventi “carattere ecclesiastico” e “fine di religione o di culto”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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