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L’art. 3 cost.: il principio di uguaglianza


“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
L’art. 3 cost. proclama il principio di uguaglianza.
Il primo comma riguarda il principio di uguaglianza formale, il secondo quello dell’uguaglianza sostanziale.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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