Skip to content

L’art. 32 cost.: l’uguaglianza sostanziale


Tale articolo attribuisce allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli (di ordine economico e sociale) che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.
In questa linea ci si è chiesti se non sia possibile tentare di garantire l’uguaglianza sostanziale degli individui attraverso trattamenti preferenziali accordati a un gruppo religioso minoritario, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che di fatto pongano i soggetti appartenenti a tale gruppo in condizioni di svantaggio e, quindi, misure positive di incentivazione e di incoraggiamento (c.d. azioni positive).
Ma il principio della parità di trattamento e l’adozione di misure di “diritto diseguale” sembrano porsi fra loro in intrinseco contrasto.
Infatti, l’imparzialità religiosa non sembra in alcun caso poter giustificare le “azioni positive” nei confronti degli appartenenti a uno o più determinati gruppi religiosi.
Le appartenenze confessionali risultano (devono risultare) “uguali davanti alla legge in senso assoluto” e pertanto non possono “ritenersi legittimi interventi promozionali speciali a sostegno della libertà religiosa dei credenti di una determinata confessione”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.