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La giurisprudenza sul segreto dei ministri di culto


Dal raffronto tra le disposizioni pattizie e le norme di diritto comune precedentemente analizzate si desume l’esistenza di una differenza sostanziale costituita dal fatto che solo la normativa pattizia configura in termini assoluti la facoltà di astenersi dal dare informazioni a magistrati o ad altre autorità.
Tale facoltà nel diritto comune è invece subordinata all’eventualità che il giudice verifichi la fondatezza o meno dell’eccezione sollevata dal ministro di culto.
Ma al di là di questa differenza non v’è dubbio che le questioni interpretative poste dall’esatta determinazione della nozione di ministro di culto e di ministero al fine di ricostruire la fattispecie cui si applica l’istituto del segreto sono comuni tanto alla legislazione unilaterale, quanto a quella pattizia.
Questioni, che, affrontate in vario modo dalla dottrina, costituiscono veri e propri nodi pregiudiziali con cui si è dovuta confrontare la giurisprudenza.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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