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La nozione di organizzazioni di tendenza

La nozione di organizzazioni di tendenza

È con gli inizi degli anni ’90 che si assiste all’emersione della nozione di organizzazione di tendenza.
Precisamente la l. 108/90, mentre individua la regola generale nella c.d. tutela reale contro i licenziamenti, indica nella c.d. tutela obbligatoria un’eccezione applicabile “nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
Il d.lgs. 216/2003 ha statuito che “non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività”.
Quanto ricordato, se da un lato sottolinea come ormai la protezione della tendenza sia diventata un dato giuridico inoppugnabile, dall’altro conferma la volontà del legislatore di provare a costituire modelli di convivenza sociale in grado di coniugare valori radicali quali il riconoscimento della uguaglianza e della parità di trattamento e il rispetto, nonché il alcuni casi la valorizzazione, della differenza.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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