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Le forme di riconoscimento giuridico dell'ente ecclesiastico


Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sono quattro, anche se tre di esse possono ritenersi residuali.
Si tratta del riconoscimento per decreto, di quello per antico possesso di stato, di quello per legge e del procedimento abbreviato.
Il riconoscimento per decreto
La procedura tipica per il riconoscimento degli enti ecclesiastici sia cattolici che di altre confessioni con intesa, prevede che esso venga concesso, previa istruttoria, dal Ministro dell’Interno con proprio decreto (l. 222/85).
La domanda è diretta al Ministro dell’Interno ed è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui l’ente ha sede.
In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
Alla domanda saranno inoltre allegati: il provvedimento canonico di approvazione dell’ente; i documenti da cui risulti il fine dell’ente e le norme statutarie relative alla sua struttura; i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
È il Prefetto, dunque, che acquista la domanda, la istruisce e, ove lo ritenga opportuno, provvede ad acquisire ulteriori elementi con richiesta rivolta all’ente da riconoscere, all’autorità ecclesiastica o ad altri organi della pubblica amministrazione.
Al termine della fase istruttoria locale, il Prefetto trasmette gli atti unitamente ad un suo parere motivato al Ministero dell’Interno presso cui ha luogo l’istruttoria ministeriale.
L’istruttoria ministeriale prevedeva originariamente l’acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Stato e la chiusura del procedimento con decreto del Presidente della Repubblica.
Il processo di semplificazione amministrativa sviluppatosi negli anni ’90 ha portato prima al passaggio di attribuzione dal Presidente della Repubblica al Ministro dell’Interno circa l’emanazione del decreto di riconoscimento, e successivamente al superamento dell’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato.
Si trattava di interventi di carattere generale che hanno toccato anche la materia ecclesiastica senza tener conto della peculiarità propria della normativa pattizia e del peculiare procedimento di revisione per essa previsto.
Su questo punto è intervenuto uno Scambio di Note diplomatiche fra l’Italia e la Santa Sede con cui le parti hanno convenuto, fra l’altro, che l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato può ritenersi superata.
Nell’ambito di questa procedura vengono valutati sia i requisiti generali previsti dalle norme pattizie o unilaterali, sia i requisiti specifici previsti per le singole categorie di enti, e vengono effettuati quei controlli di legittimità e di merito necessari ai fini del riconoscimento.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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