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Art. 184 della legge fallimentare

Art. 184: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano in pregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli altri obbligati in via di regresso. Ha invece effetto esdebitativo nei confronti del debitore. Esso ha efficace nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. I creditori di una SNC possono rivalersi sul patrimonio del socio insieme creditori dello stesso. Visto l'effetto esdebitativo nel concordato, il creditore della società può chiedere al socio di migliorare l'offerta oggetto del concordato così che anche il socio può beneficiare con il suo patrimonio dell'esdebitazione. Può essere previsto un patto contrario che non prevede l'esdebitazione del socio illimitatamente responsabile.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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