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Art. 37 vigilanza sulla procedura

"La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o 3 commissari straordinari sotto la vigilanza del ministero dell'industria salve le competenze del tribunale del giudice delegato".
In realtà questa è una procedura macchinosa in cui la prima fase, quella di ammissione è a carattere giudiziale, la seconda, di attivazione a carattere amministrativo. Durante la prima fase la gestione rimane parzialmente nelle mani dell'imprenditore, mentre durante l'attuazione del programma è affidata dal ministero dell'industria al commissario straordinario. Di solito il ministro dell'industria conferma quali commissari straordinari quelli nominati dal tribunale come commissari giudiziali."Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura". Infatti l'art. 40 stabilisce come una procedura che tende al recupero dell'impresa e quindi risanatoria ha una fase espropriativa che consiste nella sottrazione del patrimonio dell'imprenditore. Mentre nella fase di ammissione c'è il controllo del tribunale solo eventualmente la sostituzione dell'imprenditore, in questa fase c'è una sanzione a carico dell'imprenditore insolvente in quanto incapace di recuperare le sue condizioni viene privato dalla gestione e affidata al commissario straordinario.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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