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Art. 70 conversione al termine della procedura

Il tribunale su richiesta del commissario straordinario (ad esempio quando i costi della procedura sono eccessivi) dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
- quando essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora sopravvenuta in tutto in parte alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66 (proroga del termine di scadenza del programma).
- Quando essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie applicazioni alla scadenza del programma.

Per quanto riguarda il primo punto per gestire le imprese si continuano a spendere soldi dei creditori, mentre per quanto riguarda il secondo punto il sistema va in tilt perché si è entrati nella procedura in virtù dei requisiti economici e si dovrebbe uscire in virtù dei requisiti monetari come se i requisiti dell'art. 27 non esistessero.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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