Skip to content

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Art. 97 (comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo): il curatore comunica l'esito della domanda a ciascuno creditore a mezzo posta raccomandata o telefax o con e-mail. Art. 98 (impugnazioni):
 -comma 1: contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere promossa opposizione, impugnazione o revocazione;
- comma 2: l'opposizione è proposta nei confronti del curatore dal creditore che contesta che la propria domanda è stata accolta in parte o respinta;
- comma 3: l’impugnazione contesta la domanda di un creditore è stata accolta in tutto o in parte ed è proposta dal curatore o da altro creditore ed è rivolta al creditore concorrente;
comma 4: la revocazione è proposta dal creditore o dal curatore quando sono scaduti i termini di cui all'art. 99 per proporre impugnazione o opposizione, per chiedere la revoca di un provvedimento quando dimostrano che questo sia viziato da dolo, errore, falsità o mancanza documentale. Si propone contro creditori o curatore a seconda che le domande siano rispettivamente accolte o respinte.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.