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Conseguenze della dichiarazione di fallimento

Art. 51: "salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. "Questo perché tutte le posizioni devono essere soddisfatte con la regola del concorso.
Art. 52: "il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ho trattato ai sensi dell'art. 111 comma 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare devono essere accertati secondo le norme stabilite in merito all'accertamento del passivo salve diverse disposizioni di legge. La disposizione del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51 comma 1."
Art. 16-ultimo comma-: "La sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti nei confronti del debitore e dei creditori dalla data di pubblicazione nella stessa presso la cancelleria del tribunale. Nei confronti dei terzi gli effetti si riproducono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 17: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria la sentenza è notifica alla debitore ed è comunicata per iscritto al pm, a curatore e al richiedente il fallimento. È altresì annotata presso il registro delle imprese dove l’imprenditore ha sede legale. L’Imprenditore viene così a conoscenza del suo stato di fallito ed è patrimonialmente privato salvo si tratti di affari personali.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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