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Crediti non pecuniari o di valore


L’art. 59 nonostante sia rubricato “crediti non pecuniari” si applica sia a quest’ultimi sia ai crediti di valore. I crediti non pecuniari o in natura sono quelli che hanno per oggetto una prestazione di “dare” cose diverse dal denaro o una prestazione di “fare”. Sono invece crediti di valore quelli che hanno per oggetto una prestazione di denaro determinata però con riferimento ad altri valori (clausola oro, clausola merci, ecc.). In base a quest’art. i crediti non pecuniari e quelli di valore devono essere liquidati, cioè ridotti all’espressione monetaria del loro valore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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