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Effetti di natura personale


LA PERDITA DEL SEGRETO EPISTOLARE. La dichiarazione di fallimento produce anche effetti di natura personale nei confronti del fallito che incidono sul segreto epistolare e sulla libertà di circolazione. Le norme che, prima della riforma, regolavano questi effetti determinavano limitazioni della libertà personale che secondo la dottrina erano in contrasto con i principi costituzionali. Così la riforma ha adeguato la legge fallimentare italiana agli standards imposti dalle convenzioni internazionali. In primo luogo, l’art. 48 infrange, per esigenze della procedura, il diritto costituzionalmente protetto della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e la durata di questa limitazione si protrae per tutta la procedura. Il curatore che subentra all’amministrazione del patrimonio e quindi anche alla gestione dei rapporti contrattuali preesistenti, deve disporre di tutta la documentazione. Il curatore, infatti, per amministrare ha necessità , non solo di visionare la documentazione inerente al passato, che gli consente di esaminare la fattispecie economica e di redigere un programma operativo; ma anche di vedere quella che gli permetta di seguire le vicende del patrimonio e dell’impresa dal giorno della dichiarazione di fallimento in poi. Non solo la corrispondenza cartacea, ma anche quella elettronica deve passare dal curatore, non si menzionano gli sms. La riforma innova l’art. 48 anche sotto il profilo soggettivo, adeguandosi ad uno dei principi ispiratori della riforma stessa che vede il fallito come collaboratore del curatore, e quindi, come parte diligente in ordine all’informazione da rendere al curatore. Se prima l’amministrazione delle Poste, a seguito della notificazione della sentenza di fallimento da parte del cancelliere, provvedeva ad inviare direttamente al curatore la corrispondenza indirizzata al fallito; adesso è il fallito stesso che deve consegnare la corrispondenza al curatore, il fallito non perde così il diritto all’indirizzo della corrispondenza, alla sua recezione e alla sua disponibilità. Inoltre, prima doveva essere consegnata tutta la corrispondenza diretta al fallito e il curatore, dopo averla visionata, tratteneva quella riguardante la gestione del patrimonio fallimentare e dell’impresa, rimettendo al fallito quella riguardante la sua sfera privata e dei beni di cui all’art. 46. Adesso sarà il fallito che sceglierà la corrispondenza da consegnare al curatore; obbligo che grava sull’imprenditore persona fisica o sul legale rappresentante. La norma non fissa un termine per l’adempimento, né una sanzione per la ritardata, omessa, o incompleta consegna della corrispondenza; non è stabilito nemmeno che l’autorità giudiziaria possa limitare la libertà di corrispondenza quando il fallito non rispetti la norma oppure che possa effettuare dei controlli sul rispetto della norma stessa. Tuttavia il fallito che, tra l’altro, ha fornito la documentazione utile all’accertamento del passivo, può ottenere l’esdebitazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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