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Gli imprenditori esclusi dal fallimento: gli enti pubblici


Ai sensi dell’art. 1 l. fall. è assoggettabile al fallimento l’imprenditore commerciale non piccolo di natura privata. Ne consegue, allora, l’esclusione dal fallimento degli enti pubblici (elencati nell’art. 2093 cc) esercenti imprese commerciali. Tuttavia, questi sono da distinguere dalle cc.dd. società in mano pubblica in cui l’ente pubblico detiene la maggioranza o totalità delle azioni e che sono sottoponibili al fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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