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Il commissario giudiziale nella gestione del concordato riferito alla legge fallimentare

Il commissario giudiziale può entrare in conflitto con l'esperto attestatore nel verificare, in virtù del disposto dell'art. 171, l'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta nelle scritture contabili approvando le necessarie modifiche. 

Egli provvede inoltre a convocare tutti i creditori. Art. 172: "il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori". Questo perché il consenso dei creditori deve essere un consenso informato. Art. 174, all'ultimo comma: prevede l'intervento all'adunanza dei creditori, di coobbligati, fideiussori del debitore e dei obbligati in via di regresso in linea a quanto dispone l'art. 184. In virtù dell'art. 175 ogni creditore può disporre le ragioni della quale non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato. Art. 177: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste diverse classi le maggioranze occorre la maggioranza delle classi. I creditori privilegiati non hanno diritto al voto se non rinunciano al privilegio, nel caso in cui rinunciano per la parte non più coperta dal privilegio sono equiparati ai creditori chirografari. Con il concordato l'imprenditore è soggetto ad uno spossessamento attenuato in quanto conserva la gestione del patrimonio sotto la sorveglianza delle commissario giudiziale previa autorizzazione del giudice delegato degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il commissario giudiziale (art. 165) è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale ed ad esso si applicano le norme in tema di responsabilità civile e penale previste per il curatore. Contro i suoi atti è possibile proporre reclamo al giudice delegato in virtù dell'art. 36. Contro il decreto del giudice delegato invece è ammesso ricorso al tribunale entro 8 giorni, il quale decide con un’istruttoria deformalizzata (omettendo le formalità non essenziali) ed emette decreto non soggetto aggravame, non più impugnabile perché atto endoprocessuale. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo secondo il disposto dell'art. 164 e norma dell'art. 26.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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