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Il giudice delegato. Esame dei poteri attribuitigli dalla legge


I poteri del giudice delegato sono indicati da più norme, anche se la principale è rappresentata dall’art. 25. L’art. 25 indica una serie di poteri:
a. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulle irregolarità della procedura. Il vecchio testo affermava che il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento….disposizione soppressa dalla riforma che attribuiva il ruolo di “direttore”. Oltre a questo, vi sono altri poteri sottratti al giudice delegato dalla riforma. Il giudice delegato, ad esempio, autorizzava il curatore a nominare le persone la cui opera era richiesta nell’interesse del fallimento, mentre oggi a ciò provvede direttamente il curatore; nominava gli avvocati per le liti della procedura, mentre oggi la nomina dei difensori spetta direttamente al curatore; autorizzava il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, mentre oggi tali atti possono essere compiuti dal curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori; inoltre ha perduto nei confronti del curatore il potere-dovere di autorizzare specifiche operazioni come quella della riduzione di crediti, transazioni, compromessi, rinuncia alle liti, cancellazione delle ipoteche, restituzione dei pegni…che il curatore può compiere oggi con la semplice autorizzazione del comitato dei creditori.
La riduzione dei poteri è stata giustificata dalla necessità che questi sia terzo ed imparziale rispetto alla procedura di fallimento;
b. Il giudice delegato riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio. Il giudice delegato non riferisce obbligatoriamente in forma scritta. Inoltre, non può far parte, ovviamente, del collegio quando sia investito del reclamo dei suoi provvedimenti;
c. Il giudice delegato emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Tuttavia non possono rientrare in questa categoria di atti, alcuni provvedimenti come quelli riguardanti i sequestri o i provvedimenti d’urgenza in quanto vi sarebbe un palese conflitto con norme elementari del diritto processuale. Infatti, il giudice delegato può emettere solo quei provvedimenti a contenuto decisorio che la legge gli abbia espressamente attribuito, mentre è da escludere in modo categorico che ad un giudice possa essere riconosciuta la legittimazione attiva per la richiesta di un qualunque provvedimento giurisdizionale dinanzi ad un altro giudice. Comunque la norma, che è di scarsissima applicazione, non può che riferirsi agli atti amministrativi e non giurisdizionali come l’apposizione dei sigilli, la redazione dell’inventario…
Prima della riforma si discuteva se il giudice delegato potesse emanare i cc.dd. decreti di acquisizione, ovvero quegli atti con cui si acquisiva beni appartenenti al fallito rivendicati da terzi. La cassazione aveva formato già un orientamento contrario, affermando che il giudice delegato non può acquisire beni che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;
d. Il giudice delegato convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qual volta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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