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Il potere del giudice nel concordato fallimentare

Il potere del giudice nel concordato fallimentare è molto più ampio rispetto all'ipotesi di concordato preventivo, infatti in seguito all'opposizione il controllo del giudice che di solito è di regolarità diviene controllo di merito e il giudice può esercitare la ricerca delle prove e di strumenti di convincimento che vanno oltre rispetto a quelli forniti. Art. 130: la proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o in cui si esauriscono le impugnazioni. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo il curatore rende conto della gestione e il tribunale dichiara il fallimento. Art. 131: comma 1: il decreto del tribunale di omologazione del concordato può essere impugnato con reclamo alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. (Comma 10) Il collegio, alle udienze sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova. C'è quindi un potere ufficioso perché c'è da decidere se far uscire o meno dal fallimento. Art. 135: "il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo...". Anche il concordato fallimentare ha effetti esdebitatori come quelli previsti dall'art. 182.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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