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Il procedimento per la dichiarazione di fallimento


Il procedimento per la dichiarazione di fallimento è disciplinato dall’art. 15. Dopo la presentazione dell’istanza di fallimento viene nominato un collegio di tre giudici composto da un presidente, un relatore ed un terzo giudice.
Il tribunale può delegare al relatore la trattazione del procedimento, compresa l’audizione delle parti e l’istruzione della causa. Tuttavia non si tratta di un passaggio necessario in quanto il tribunale può omettere la delega e decidere di trattare, istruire e provvedere sull’istanza di fallimento sempre in forma collegiale; e tuttavia è prassi riconosciuta dei tribunali di delegare al giudice relatore la trattazione del procedimento, lasciando al collegio il solo compito di decidere del fallimento.
Il relatore, esaminata l’istanza, con decreto fissa un’udienza per ascoltare il creditore istante (o il PM) e il debitore del quali si chiede il fallimento, ed assegna all’istante un termine per la notifica del ricorso e del decreto. Tra la data della notifica del decreto di convocazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 gg. Inoltre, la legge prevede che tale decreto debba contenere l’indicazione che il procedimento è svolto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e deve fissare un termine non inferiore a 7 gg prima dell’udienza per la presentazione di memorie d il deposito di documento e relazioni tecniche.
Il debitore potrà costituirsi in giudizio e difendersi. Non occorre obbligatoriamente la nomina di un avvocato che lo rappresenti in udienza ma può comunque farlo. In quest’ultimo caso, l’avvocato dovrà essere munito di procura, si costituirà (l’avvocato o il debitore??) in giudizio depositando un fascicolo contenente una comparsa di difesa e i documento allegati, ed eleggerà un domicilio per le notificazioni.
Il tribunale dovrà disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio, che l’imprenditore depositi in tribunale una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
In udienza il relatore vaglierà le ragioni fatte valere dal creditore istante e le difese dell’imprenditore, e dovrà stabilire se sussistono o meno i presupposti per la dichiarazione di fallimento. Se v’è bisogno dei mezzi di prova per l’accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento, il relatore provvede all’istruttoria ammettendo i mezzi di prova che le parti abbiano richiesto o che, anche d’ufficio, ritenga necessari.
Nel procedere all’istruzione della causa, il relatore dovrà rispettare il diritto alla difesa e alla prova delle parti, ma non sarà obbligato a seguire i rigidi schemi processuali, anche perché l’art. 15 stabilisce che la procedura prefallimentare si svolge con modalità (libere) dei procedimenti in camera di consiglio.
Se al termine dell’istruttoria il tribunale ritiene la sussistenza dei presupposti del fallimento, dichiara con sentenza il fallimento dell’imprenditore in stato di insolvenza; altrimenti rigetta l’istanza con decreto motivato.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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