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L’inizio dell’attività d’impresa


Nel nostro ordinamento vige il principio dell’effettività. Secondo questo principio la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. Quindi non è sufficiente l’intenzione di dare inizio all’attività, né gli atti preparatori per l’esercizio dell’attività. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale prevalente, potrà fallire, se insolvente, solo chi abbia iniziato a produrre beni e non chi abbia, per esempio, acquistato i macchinari, i mobili per gli uffici, locato un capannone…
La dottrina, con una giurisprudenza minoritaria, ha eccepito l’incongruità di questa soluzione che distingue i creditori di chi è già imprenditore e chi sta per diventarlo affermando che gli atti organizzativi posti i essere sono analoghi a quelli che l’imprenditore compierà nel corso dell’impresa quando amplierà l’organizzazione esistente. In quest’ultima ipotesi, nessuno nega a quegli atti la qualifica di atti d’impresa ed al soggetto che li ha posti in essere la qualifica di imprenditore. In verità, l’impresa si compone di atti di organizzazione e di gestione, che non possono esservi ove manchino i primi. L’orientamento giurisprudenziale che nega la qualifica di imprenditore a chi ha predisposto l’organizzazione senza aver iniziato la gestione dell’impresa appare insoddisfacente.
Il principio dell’effettività non crea problemi per le persone fisiche. Diverso è il discorso per le società. Le società commerciali sono sottoponibili alle procedure concorsuali solo se gli viene riconosciuta la qualifica di imprenditore. Si è discusso se la qualifica di imprenditore sia acquistata dal momento della costituzione o se è necessario l’esercizio effettivo dell’attività commerciale.
È opinione comune che le società acquisterebbero la qualità di imprenditori dal momento della loro costituzione e quindi prima dell’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa in quanto l’atto costitutivo da iscrivere nel registro delle imprese viene considerato come atto di organizzazione e, in quanto tale, come atto di impresa che sancisce l’inizio dell’impresa commerciale.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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