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La disciplina dei pagamenti (art.114 e 115)


Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato purchè tali da assicurare la prova del pagamento. I modi di pagamento possono essere indicati nello stesso progetto di ripartizione ed in questo caso non c’è bisogno che il curatore chieda al giudice di stabilire le modalità di pagamento. Se prima della ripartizione i crediti ammessi erano stati ceduti, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Se invece un creditore riceve una somma non dovuta, questa non è soggette a restituzione se non in caso di accoglimento di una domanda di revocazione e solo in quest’ipotesi il creditore è tenuto a restituire il pagamento percepito, ed in questo caso dovrà restituire non solo il capitale ma anche gli interessi legali dal momento del pagamento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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