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La redazione del programma per il risanamento dell'impresa medio-grande

Con l'amministrazione straordinaria lo Stato si pone come scopo quello di risanare le imprese medio-grandi la cui liquidazione pone problemi non solo sociali (dato l'elevato numero di dipendenti) ma anche politici, ed è per questo motivo che il legislatore prevede la redazione di un programma (art. 54 ss) redatto dal commissario straordinario e da presentare al ministro dell'industria.

L'art. 55 detta i criteri di definizione del programma da redigere sotto la vigilanza del ministero dell'industria ed in conformità agli indirizzi di politica industriale adottate dallo stesso. L'art. 56 detta il contenuto del programma il quale deve indicare anche le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori sia in caso di cessione del complesso aziendale (comma 2) sia in caso di ristrutturazione dell'impresa (comma 3) e si indica anche di chiedere ai creditori accordi di riscadenziamento dei debiti in modo da non ritrovarsi alla fine dei 2 anni ancora insolventi.

 Art. 57: "l'esecuzione del programma è autorizzato dal ministro dell'industria con un decreto sentito il comitato di sorveglianza entro 30 giorni dalla sua presentazione". Ciò fa supporre che siano trascorsi già 120 giorni in cui le imprese rimane nelle mani dell'imprenditore, caratterizzati da una serie di incombenze che continuano a contrastare la necessità di intervenire prontamente.

 In virtù dell'art. 60, "nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al ministro dell'industria, la modifica del programma autorizzato e la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti dall'art. 27 comma 2". Difficilmente si passerà dalla lettera A alla lettera B poiché di solito è chi acquista che ha maggior interesse risanare. Per questo motivo solo l’alternativa prevista alla lettera A è considerata il vero strumento di risanamento caratterizzato da cambio del capitale di comando. Queste norme non fanno altro che spiegare l'assoluto ricorso alla proposta di cessione di complessi aziendali.

 L'alienazione dei beni art. 62 dell'impresa insolvente deve avvenire in conformità al programma autorizzato e nelle forme adeguate alla natura dei beni e finalizzati al migliore realizzo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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