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La vendita di beni immobili (art. 107)


Prima di tutto si deve vedere se l’immobile di proprietà del fallito, che il curatore intende liquidare nell’interesse dei creditori è già sotto esecuzione per espropriazione perché intrapresa da qualche creditore prima della dichiarazione di fallimento oppure no. Se il bene era stato già pignorato e posto a espropriazione forzata, il curatore può chiedere di subentrare nell’esecuzione e questa procederà poi a favore della procedura. Questo però non può avvenire nei casi di deroga di cui all’art.51 soprattutto quando il creditore procedente ha istituito un credito fondiario.
Tuttavia quando il curatore deve vendere un immobile del fallito, deve per prima cosa fare stimare l’immobile da un esperto aventi i requisiti di onorabilità e professionalità. Una volta fatta la stima, il curatore può offrire al pubblico tale bene, utilizzando ogni strumento che ritiene opportuno per la pubblicità. Prima del completamento delle operazioni dovrà comunque dare notizia dell’intenzione di vendere il bene a ciascuno dei creditori notificando loro un avviso. In seguito il curatore dovrà dare pubblica notizia della vendita indicando il prezzo dell’immobile. Gli interessati, entro un termine che sarà loro indicato, potranno depositare presso la cancelleria un’offerta irrevocabile in busta chiusa, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile per la valutazione dell’offerta. Il curatore procederà poi alla vendita del bene al miglior offerente entro una certa data e dovrà darne pubblicità. Se entro questa data perviene un’altra offerta migliorativa per un importo almeno non inferiore al 10% del prezzo, il curatore può sospendere la vendita e vendere il bene a chi ha fatto quest’offerta migliorativa. Degli esiti di tutto questo, il curatore deve informare il giudice delegato e il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione prima del perfezionamento della vendita. Se la vendita che si sta per porre in essere possa recare pregiudizio ai creditori, il fallito, il comitato dei creditori o altri interessati possono proporre istanza al giudice perché sospenda con decreto motivato la vendita; questo qualora ci siano giustificati motivi come ad esemp. Prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto. Tuttavia anche questo decreto è suscettibile di reclamo. Infine, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, ecc. Tutta questa procedura si applica anche agli autoveicoli iscritti nel registro automobilistico.
 L’art. 105 detta poi regole per quanto concerne la vendita dell’azienda o di parti di essa. Il curatore deve per prima cosa valutare cos’è più conveniente per i creditori tra la vendita dei singoli beni rispetto alla vendita del complesso aziendale in blocco o un ramo di essa. Poi deve procedere nel rispetto dell’art.107.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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