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Le domande tardive di crediti (art.101)


Il creditore può, se non è stato in grado di presentare domanda di insinuazione al passivo entro i termini indicati nella sentenza di fallimento, proporre domanda tardiva di credito. Questa possibilità si ha solo per un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine che può essere prorogato a 18 mesi dal tribunale in caso di particolare complessità della procedura). Nel vecchio sistema questo termine non c’era e le domande tardive potevano essere presentate finchè non erano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo. Se il creditore non riesce a depositare domanda di ammissione al passivo nemmeno in via tardiva perché scaduto anche il termine di un anno, non può più concorrere nella distribuzione dell’attivo e può agire contro il fallito dopo la chiusura della procedura fallimentare. Se però il fallito è persona fisica e ottiene dal tribunale la cd. Esdebitazione ai sensi degli artt. 142 e 143, questa estende i suoi effetti anche ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo e quindi se si verifica questo, non solo il creditore ultra tardivo non partecipa al concorso ma perde definitivamente il suo diritto di credito. L’unica salvezza è nell’ultimo co. Dell’art.101 che stabilisce che una volta scaduto il termine di un anno e comunque fino a quando non sono state esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
La riforma ha modificato anche la procedura dell’accertamento tardivo. Nel vecchio sistema la procedura era divisa in 2 fasi, una necessaria e l’altra solo eventuale. Nella prima fase si verificava l’atteggiamento del curatore: se egli non contestava il credito fatto valere tardivamente, il giudice salvo per specifiche ragioni, lo ammetteva al passivo e chiudeva brevemente la procedura; altrimenti si apriva la seconda fase nella quale il giudice procedeva all’accertamento della sussistenza dello stesso e all’istruzione della causa. Oggi questo meccanismo non c’è più e il procedimento si svolge nelle stesse forme di cui all’art.95.
C’è però differenza tra l’essere ammesso allo stato passivo tempestivamente o tardivamente. In effetti l’art.101 al co.3 dice che il creditore tardivo ha il diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’art.112. Dunque solo i creditori tardivi con colpa subiscono un pregiudizio nella ripartizione dell’attivo; negli altri casi il creditore tardivamente insinuatosi,ha diritto di recuperare le somme che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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