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Procedimento di accertamento del passivo

Art. 99 (procedimento):
- comma 1: l'impugnazione si propongono con ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. Anche in questo caso è usato il ricorso perché si controverte un diritto nell'ambito di un procedimento chiuso, endofallimentare non ordinario e per questo è prevista una struttura complessa con pienissima esplicazione del diritto di difesa che ripropone le stesse dinamiche del diritto di difesa del giudizio ordinario;
- comma 11: il collegio provvede con decreto che ha natura decisoria e non ordinatoria, pertanto vige il potere dispositivo. Il giudice delegato non può far parte del collegio che decide circa una sua pronuncia, contro un suo provvedimento (non contro una sua figura);
- comma 12: il decreto che ha forma di sentenza poiché relativo ad un diritto soggettivo è impugnabile entro 30 giorni per cassazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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