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Reclami e revoca del curatore fallimentare

Art. 36: contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per:
- eccesso di potere;
- incompetenza;
- travisamento dei fatti.
Il giudice delegato sentite le parti decide con decreto motivato omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
Art. 37: "il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio revocare il curatore". "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentito il curatore e il comitato dei creditori". Contro il decreto di revoca o di rigetto delle istanze di revoca, è ammesso reclamo alla corte d'appello.
Art. 37 bis: dopo l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, la maggioranza dei creditori ammessi può effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato e chiedere la sostituzione del curatore indicandone le ragioni e un nominativo. Il tribunale valuta le ragioni della richiesta e provvede alla nomina. È qui che i creditori esplicano il loro massimo potere gestorio. Il tribunale nel valutare il nominativo deve solo verificare se esso possiede i requisiti previsti dalla legge. Senza effettuare comparazioni con il curatore uscente. Anche in questo caso non è previsto reclamo, poiché non è presumibile la continuazione del rapporto del curatore con il comitato che lo ha sostituito.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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