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Revocatoria fallimentare e finanziamenti dei soci nelle società di capitali


Ai sensi dell’art. 2467 c. c. “ il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento delle società, deve essere restituito”. Questa disciplina trova applicazione senza alcuna distinzione quanto alle tipologie societarie., anzi alcuni interpreti la ritengono applicabile anche alle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La disposizione trova applicazione esclusiva ai finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. Il curatore dovrà congiuntamente provare: 1. La sussistenza delle condizioni di squilibrio economico patrimoniale e finanziario, nel momento in cui il finanziamento è stato concesso; 2. Che il rimborso è avvenuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il socio potrà solo difendersi dimostrando che l’atto della concessione del prestito la società versava in una situazione di sostanziale equilibrio e che comunque non poteva considerarsi ragionevole un conferimento. L’ipotesi in questione può essere ricondotta nell’ambito della previsione degli artt. 64 e 65 l. fall.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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