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CONSEGUENZE DELL'ILLECITO. AUTOTUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA


Commessa una violazione del diritto internazionale, lo Stato deve risponderne, ovvero nasce la sua responsabilità. L’opinione più diffusa oggi è che conseguenza dell’illecito sia l’instaurazione di una nuova relazione giuridica (norma secondaria) tra Stato offeso e Stato offensore, che vige quando la norma primaria viene violata.
Le conseguenze del fatto illecito consisterebbero unicamente nel diritto dello Stato offeso di pretendere adeguata riparazione e nell’obbligo dello Stato offensore di fornirla. Essa consiste nel ripristino della situazione antecedente al fatto illecito, nel risarcimento del danno o, in caso di danno immateriale, in una soddisfazione formale.
Un importante sviluppo a questa teoria, invece, pone l’autotutela tra le conseguenze dell’atto illecito, mediante rappresaglie o, meglio, contromisure → dall’illecito deriverebbe sia il diritto alla riparazione, sia la facoltà di adottare misure coercitive (non sempre l’uso della forza) con lo scopo di infliggere una punizione allo Stato offensore.
Secondo Kelsen, non è corretta l’applicazione di schemi privatistici all’illecito internazionale, con il rischio che alla violazione dell’obbligo a riparare segua un ulteriore illecito e così via. Dall’illecito, invece, deriva unicamente il ricorso a misure di autotutela quali la rappresaglia e la guerra. La riparazione sarebbe solo eventuale e avrebbe origine dalla volontà dello Stato offensore di regolare la questione pacificamente, evitando la coercizione, l’autotutela, l'azione unilaterale coercitiva.
La fase patologica del diritto internazionale è poco normativa ed è affidata alle reazioni, sia pure imperfette, dello Stato leso. Le misure di autotutela non hanno una funzione punitiva, ma lo scopo di reintegrare l’ordine giuridico violato, ossia far cessare l’illecito e cancellarne gli effetti. Tutto ciò non si inquadra in un nuovo rapporto giuridico tra le parti, facente capo ad una nuova norma. L’obbligo alla riparazione deriva dalla stessa norma violata, così come il diritto alla reazione, che non è altro che la sanzione. Inoltre, la riparazione, prevista da accordo o da arbitrato, è ravvisabile solo in caso di soddisfazione formale, poiché il risarcimento del danno è già previsto dal diritto internazionale generale. Solo l’entità del risarcimento può essere oggetto di accordo o della discrezionalità del giudice.
La normale reazione all’illecito internazionale è, dunque, l’autotutela, cioè farsi giustizia da sé. Una prova, della mancanza nel diritto internazionale di un sistema di garanzia accentrato. Questo conferma la scarsa efficacia dei pochi mezzi internazionali di attuazione coattiva del diritto, al cui posto è ancora predominante la legge del più forte.
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l’autotutela non può esplicarsi attraverso l’uso della forza. Il divieto è divenuto norma consuetudinaria ed è contenuto nella Carta delle Nazioni Unite (art. 2), confermato dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: caso Nicaragua vs USA

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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