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Funzione giurisdizionale internazionale

La giurisdizione internazionale (intesa come accertamento vincolante del diritto) ha sostanzialmente natura arbitrale, perché è ancorata al principio per cui un giudice non può giudicare se la sua giurisdizione non è stata volontariamente accettata dalle parti della controversia (ciò implica anche accettarne la decisione vincolante) .
In questo secolo si sono formati diversi meccanismi e procedure che da un lato, tendono a favorire l’accordo, e dall’altro tendono ad istituzionalizzare gli arbitri.
Il punto di partenza è l’arbitrato isolato: gli stati nominano un arbitro per risolvere le loro controversie, dettano qualche regola procedurale e si impegnano a rispettare la decisione finale.
Agli inizi del secolo poi compare:
-la clausola compromissoria: obbliga tutti gli stati che aderiscono ad una convenzione di ricorrere all’arbitrato in caso di controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della convenzione medesima.
-trattato generale di arbitrato: estende l’obbligo a tutte le controversie che possono sorgere in futuro fra le parti contraenti (tranne quelle relative al dominio riservato) .
Dopo la 1° guerra mondiale nasce la Corte permanente di giustizia internazionale, sostituita nel 1945 dall’attuale corte internazionale  di giustizia, che ha sede all’Aja e funziona in base ad uno statuto allegato alla carta N.U., secondo cui i membri sono permanenti e giudicano in base a complesse norme procedurali inderogabili dalle parti.
Per controversia istituzionale si intende un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un contrasto quindi tra tesi giuridiche o tra interessi di 2 soggetti.
Gli Stati sono liberi di deferire ad un Tribunale internazionale  una qualsiasi controversia che riguardi i loro rapporti.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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