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L'Organizzazione delle Nazioni Unite


Fondata dopo la seconda guerra mondiale al posto della Società delle Nazioni, la Conferenza di San Francisco ne elaborò la carta nel 1945. La Svizzera non ne fa parte. L'art. 7 della sua carta disciplina i suoi organi principali:
1. Assemblea generale: ha quasi tutte le competenze (tende a coincidere con la stessa organizzazione), ma non ha alcun potere vincolante; sono rappresentati tutti gli Stati e tutti hanno pari diritto di voto.
2. Consigli di sicurezza: composto da 15 membri, di cui 5 a titolo permanente [USA, Russia, Francia, Gran Bretagna e Cina] che godono anche del diritto di veto. Si occupa di questioni attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
3. Consiglio economico e sociale: i suoi membri vengono eletti dall'Assemblea generale per tre anni ed insieme al
4. Consiglio di amministrazione fiduciaria è subordinato all'Assemblea generale, di cui deve seguire le direttive.
5. Corte internazionale di giustizia: formata da 15 giudici, ha la funzione di dirimere le controversie tra Stati, ma ha anche una funzione consultiva (pur essendo i pareri dei giudici né obbligatori, né vinvolanti su qualsiasi questione giuridica).
6. Segretariato nominato dall'Assemblea generale su proposta del consiglio di sicurezza, è l'organo esecutivo.
Le materie di competenza sono vastissime, tanto che è più facile sottolineare che esulano dalla sfera di competenza dell'organizzazione le questioni interne di uno Stato. Le aree che le spettano possono essere raggruppate in tre categorie:
1. mantenimento della pace
2. sviluppo delle relazioni amichevoli tra Stati fondatori sul principio di eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli
3. collaborazione in campo economico, sociale, culturale e umanitario.
La sua attività principale consiste nell'emanazione di raccomandazioni e nella predisposizione di progetti di convenzione (soprattutto per l'Assemblea generale che non è organo legislativo, ma foro di discussione). L'organizzazione è dotata, in rari casi, anche di poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri. Secondo l'art. 17 della Carta, l'Assemblea generale ha il potere di ripartire tra gli Stati membri:
1. le spese dell'organizzazione (con una decisione presa a maggioranza di 2/3)
2. può esprimere una decisione vincolante sulle modalità e termini per la conessione dell'indipendenza ai territori sotto dominio coloniale.
Decisioni vincolanti del consiglio di sicurezza:
Sono prevista da talune disposizioni rispetto alla minaccia alla pace,alle violazioni della pace e agli atti di aggressione. Gli artt. 41 e 42 distinguono le misure implicanti e quelle non implicanti l'uso della forza. Il Consiglio può intraprendere azioni di tipo bellico contro uno stato. L' art. 41 dispone che il Consiglio di sicurezza decide quali misure non implicanti l'uso della forza armata debbono essere adottate dagli Stati membri contro uno Stato che minacci o abbia violato la pace e indica siffatte misure a titolo esemplificativo, l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio e altre e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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