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Procedura della convenzione di Vienna per far valere estinzione e invalidità

1) Notifica scritta della pretesa dello Stato agli altri paesi contraenti;
2) Se, trascorso un periodo di almeno 3 mesi, non sono presentate obiezioni, lo Stato può definitivamente dichiarare che il Trattato è invalido o estinto, con atto comunicato alle altre parti o comunque da una persona munita di pieni poteri in tal senso (Capo dello Stato o del Governo o Ministro degli Esteri) ;
3) Se invece sono presentate obiezioni, si cerca entro 12 mesi una soluzione della controversia con mezzi pacifici.
4) Se passano i 12 mesi inutilmente, si mette in moto una procedura conciliativa che fa capo ad una commissione delle N. U. che sfocia in una decisione esortativa;
5) Se il rapporto che si pronuncia sull’invalidità o l’estinzione viene respinto, la pretesa all'invalidità o estinzione resta paralizzata in perpetuo.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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