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Sicurezza collettiva prevista dalle Nazioni Unite

Per l’art 39 dello statuto ONU, il consiglio di sicurezza per mantenere o ristabilire la sicurezza e la pace internazionale  può agire con misure:
1) provvisorie (art40) : si tratta di misure non vincolanti, perché consistono in semplici raccomandazioni (es cessate il fuoco) , per non aggravare la situazione;
2) non implicanti l’uso della forza (art.41) : un’interruzione delle relazioni economiche e diplomatiche.
3) implicanti l’uso della forza (art42) : il consiglio ricorre a misure violente come un’azione di polizia internazionale, ovvero attraverso una delibera di tipo operativo, può decidere che la forza venga usata e può dirigere le relative operazioni militari.
Fino ad oggi il Consiglio è intervenuto nella risoluzione di crisi internazionale  con 2 sistemi:
a) creazione delle forza delle N.U (caschi blu) : che operano per il mantenimento della pace.
b) autorizzazione all’uso della forza: il consiglio autorizza i singoli stati ad usare la forza contro o all’interno di uno stato, delegando il comando ed il controllo delle operazioni militari (guerra del Golfo).

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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