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Trattamento degli agenti diplomatici: immunità

L’esercizio delle funzioni degli agenti diplomatici (Ambasciatori, Plenipotenziari) deve aver luogo in piena libertà ed essere circondato da privilegi e immunità, perché gli agenti devono avere una condizione di favore rispetto a quella degli stranieri che risiedono all’interno di un stato.
Le immunità diplomatiche sono:
-Inviolabilità personale: ovvero intangibilità assoluta della persona dell’agente diplomatico e dei suoi beni. Pone l’obbligo per lo stato accreditante di predisporre idonee misure preventive e repressive. L’inviolabilità personale consiste anche e soprattutto  nella sottrazione del diplomatico a qualsiasi misura di polizia (fermo o arresto)  contro la sua persona.
-Inviolabilità domiciliare: si intende come domicilio, sia la sede della missione diplomatica sia l’abitazione privata dell’agente. La sede della missione resta territorio dello stato accreditante, ma quest’ultimo non può esercitarvi atti di coercizione, senza consenso dell’agente diplomatico.
-Immunità dalla giurisdizione penale e civile: in tal caso si distingue tra immunità:
a) funzionale: per cui gli atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello stato straniero, non sono a lui imputabili, bensì allo stato straniero;
b) per gli atti privati: quelli che l’agente compie come privato; in questo caso l’immunità ha la funzione di permettere all’agente di svolgere le sue funzioni senza impedimenti.
-Immunità fiscale: riguarda solo le imposte dirette personali.
Tali immunità si applicano ai capi di stato e di governo, ai ministri degli esteri e a tutto il personale diplomatico delle missioni con le loro famiglie.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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