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Caratteristiche della preterintenzione

Caratteristiche della preterintenzione


La preterintenzione è un 3° e autonome titolo soggettivo della responsabilità penale, diverso dalla colpa e dal dolo; mentre non costituisce una 3° specie di elemento soggettivo, in quanto essa rappresenta, sotto il profilo strutturale e contenutistico, un insieme, un misto dolo e colpa.
Sotto il profilo sostanziale non esiste un atteggiamento psicologico ulteriore a quello doloso e colposo, ma sotto il profilo formale, l’ordin. ha qualificato come “preterintenzione” un 3° titolo soggettivo di responsabilità accostando una componente dolosa e una componente colposa. È chiaro che colpa e dolo coesistono perché riferiti a parti o segmenti diversi dal fatto tipico di reato.

Art. 43 c.p. “ il delitto (..) è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione/omissione deriva un evento dannoso o pericoloso + grave di quello voluto dall’agente”.
Quindi la struttura del delitto preterintenzionale è caratterizzata da un “doppio” fatto: quello voluto dall’agente + quello + grave, ulteriore e necessariamente non voluto (perché altrimenti il delitto sarebbe doloso).
La riprova di tale struttura si ha all’art. 584 c.p. che punisce l’unico delitto espressamente previsto dal c.p. nella forma preterintenzionale.
Art. 584 c.p. “chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti agli artt. 581-582, cagiona la morte di un uomo”.
Art. 581 c.p. => percosse.
Art. 582 c.p. => lesioni dolose.
Quindi, l’omicidio preterintenzionale risulta costituito da 2 segmenti di fatto distinti:
da un alto => percosse e lesioni (almeno tentate), per le quali è richiesto il dolo;
dall’altro lato => morte della vittima, necessariamente non voluta per la quale sussiste la colpa.
Nonostante che la lex non richieda espressamente la colpa rispetto all’evento non voluto, tuttavia è opinione largamente condivisa che un’imputazione sulla base del solo rapporto di causalità sarebbe in contrasto con il principio di colpevolezza.
Ecco perché la preterintenzione risulta costituita strutturalmente da un misto di dolo e di colpa, pur ponendosi come autonomo titolo soggettivo di responsabilità, diverso da dolo e colpa.
Tutte le volte che la lex si riferisce ai soli delitti “dolosi” per qualsiasi effetto giuridico rimarranno necessariamente estranei a tale categoria sia i delitti “colposi” sia quelli “preterintenzionali”.

Ragioni politico-criminali di tal costruzione legislativa

La previsione di una fattispecie preterintenzionale serve al legislatore per evitare che i 2 “eventi” realizzati siano attribuiti al soggetto in concorso tra loro, l’uno a titolo di dolo e l’altro a titolo di colpa, ciascuno con la propria pena. La previsione della fattispecie preterintenzionale implica la comminatoria di una pena diversa e + elevata rispetto a quella che risulterebbe dal cumulo delle pene previste per il fatto doloso e quello colposo.
Es. la pena prevista per l’art. 584 c.p. per l’omicidio preterintenzionale è notevolmente + elevata di quella che risulterebbe dal cumulo per il concorso tra le percosse o lesioni dolose e l’omicidio colposo. Ciò significa che il legislatore ha ravvisato nella morte verificatasi come conseguenza non voluta delle percosse/lesioni dolose un fatto intrinsecamente + grave del concorso tra reato doloso e un altro colposo.
Le ragioni di questa speciale gravità risiedono nel particolare rapporto che lega l’evento “più grave” non voluto a quello voluto dall’agente. Si tratta di 2 eventi caratterizzati da una certa qual omogeneità e che si pongono in linea di logica progressione e approfondimento dell’offesa.

_ Dal lato oggettivo => l’evento ulteriore e + grave si colloca all’interno della stessa area di rischio e pericolosità determinata dal fatto “base”: è chiaro che delle lesioni e percosse possano degenerare e sconfinare verso esiti + gravi e addirittura letali.
_ Dal lato soggettivo => la volontà del fatto base di aggredire l’incolumità fisica della vittima spesso si forma e si attua senza proporsi risultati offensivi esattamente individuati e distinti.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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