Skip to content

Caratteristiche delle cause oggettive di esclusione del reato


La giustificazione di un fatto tipico, e dunque l’esclusione della sua antigiuridicità, lungi dall’essere rimessa a valutazioni sostanziali del giudice ricavate da fonti extralegali, è possibile solo in virtù dell’operare di specifiche e ben determinate “cause” di giustificazione previste dalla legge.  

Le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera.
L’art. 59 c.p. stabilisce che le cause di giustificazione siano valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti (rilevanza oggettiva), e che se l’agente ritiene per errore che esistano cause di giustificazione, queste sono sempre valutate a favore di lui (rilevanza del putativo), a meno che l’errore sia dovuto a colpa, ove l’agente è responsabile se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’agente risponderà di delitto colposo, ove previsto, anche nei casi in cui la causa di giustificazione in realtà esiste, ma egli travalichi i limiti stabiliti dalla legge, dall’ordine dell’autorità o dalla necessità (eccesso colposo) (es.: l’agente reagisce per legittima difesa a chi lo aggredisce per percuoterlo, cagionando erroneamente la morte).
Le cause di giustificazione si distinguono in comuni e speciali:
le scriminanti comuni (consenso dell’avente diritto; esercizio del diritto; adempimento del dovere; uso legittimo delle armi; legittima difesa; stato di necessità) sono previste nella parte generale del codice e risultano applicabili a tutti i reati con esse compatibili;
le scriminanti speciali sono previste per singole figure criminose).

Le cause di giustificazione si distinguono dalle scusanti e dalle cause di non punibilità.
In particolare:
le cause di giustificazione => rendono il fatto lecito ab origine;
le scusanti => incidono solo sull’elemento soggettivo, facendo venir meno la colpevolezza;
le cause di non punibilità => sono quelle situazioni in cui il legislatore, pur in presenza di un fatto antigiuridico e colpevole, per motivi di opportunità preferisce non applicare la pena (es. art. 649 c.p.).
La dottrina prevalente ritiene che le norme disciplinanti cause di giustificazione siano estensibili in via analogica (c.d. analogia in bonam partem) perché non sono da considerarsi norme eccezionali (per le quali l’applicazione analogica è vietata dall’art. 14 preleggi). In pratica, le norme di giustificazione non sono “coperte” dalla riserva di legge come le norme incriminatrici, perciò è possibile una loro applicazione analogica e una loro formazione in via consuetudinaria.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.