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Circostanze del concorso e circostanze nel concorso del reato

Circostanze del concorso e circostanze nel concorso del reato


In linea di principio il trattamento sanzionatorio dei concorrenti è uniformato al principio della pari responsabilità (art. 110), nel senso che ciascuno di essi è punito nei limiti edittali stabiliti per il reato commesso. Questa scelta è preferibile, perché risulta sempre difficile stabilire a priori quale sia stata la rilevanza effettiva della condotta concorsuale e quale la diversa incidenza della colpevolezza nella commissione del reato.  
Questo non esclude però la possibilità di “graduare” la responsabilità di ciascuno, a seconda del contributo apportato alla realizzazione del fatto criminoso.
Il principio della pari responsabilità non implica infatti l'identità della pena inflitta a ciascun compartecipe; al contrario, postula che il giudice ne gradui l'entità in rapporto agli elementi desumibili dalla vicenda criminosa e rilevanti in base all'art. 133.
Inoltre, il c.p. si preoccupa di prevedere una serie di circostanze speciali del concorso di persone, idonee a cogliere la reale portata del ruolo di ciascun compartecipe.  

Il concorso colposo nel delitto colposo è aggravato quando ricorrano le circostanze di cui agli artt. 111 e 112 co. 1 nn. 3/4, ed attenuato nelle ipotesi dell'art. 114.1 e dall'art. 114.3.
Gli artt. 112 e 114 sono circostanze speciali.
La diversa graduazione della pena è ammessa:
sia attraverso l’applicazione dell’art. 133 (che indica i parametri in base ai quali il giudice è chiamato a determinare in concreto la pena);
sia attraverso la previsione di circostanze aggravanti e attenuanti che si applicano specificamente al concorso.

Circostanze attenuanti (art. 114):

La pena può essere diminuita (circostanze facoltative):
1-qualora il giudice ritenga che l’opera prestata da talune persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110-113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato; tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’art. 112.
2-nei confronti di colui che è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite dall’art. 112 co. 1 n. 3-4 e co. 3 => indotto alla partecipazione per “timore reverenziale” da persona che esercita su di esso un’autorità, direzione o vigilanza, come pure il minore di 18 anni o per la persona in stato di infermità o deficienza psichica.
Ulteriori attenuanti facoltative sono quelle previste dall'art. 116.2 e dall'art. 117 (vedi).

Circostanze aggravanti (art. 112):

La pena è obbligatoriamente aumentata:
1-se il numero delle persone che sono concorse nel reato è di 5 o più, salvo che la legge disponga diversamente;
2-per chi, anche al di fuori dei casi preveduti dai n.2 seguenti, ha promosso o organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3-per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza,  ha determinato a commettere un reato persone ad esso soggette; (i n. 3/4  riguardano i rapporti incube/succube => il fatto che uno dei compartecipi esercitasse, sulla realizzazione del fatto collettivo, una particolare «signorìa», un dominio qualificato, o dalla sua posizione autoritativa, o comunque dalla sua superiorità o dal ruolo svolto nella vicenda).
4-per chi, fuori dal caso preveduto dall’art.111, ha determinato a commettere il reato un minore di 18 anni o una persona in stato di infermità o deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
Co. 2 => la pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile, non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

Co. 3 => se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal n. 4 co. 1 di questo art. la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal co. 2 la pena è aumentata fino a due terzi.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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