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Definizione di circostanze definite e indefinite

Definizione di circostanze definite e indefinite

Modalità e tecniche di previsione legislativa.
Circostanze definite e circostanze indefinite.
Le prime sono previste attraverso una descrizione legislativa della situazione circostanziante (es. art. 62 n. 2). Le altre sono invece prive di descrizione legislativa e rimettono al giudice l’individuazione e la valutazione degli estremi fattuali del caso concreto eventualmente significativi ai fini della valutazione della pena (es. 62 bis.: attenuanti generiche).
Sono inoltre circostanze indefinite tutte quelle in cui la diminuzione di pena consegue ad un fatto “di lieve entità”, alla “particolare tenuità del fatto”, ai “casi di minore gravità”… dato l’evidente difetto di legalità sotto il profilo della loro indeterminatezza, dovrebbero essere assimilabili solo se attenuanti.  
Nell’assenza di una previsione legislativa degli elementi fattuali circostanzianti, questi andranno comunque ricercati dal giudice tra quelli genericamente elencati all’art. 133, che con la sua elencazione onnicomprensiva esaurisce del resto l’intero materiale su cui fondare la valutazione in concreto della gravità del reato.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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